Decreto Ministeriale 6 ottobre 2021
Polizza Volontari – Decreto Ministero Sviluppo economico
Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale lo scorso 30 novembre, disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore (Ets) secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore (art. 18 c. 2).
Si tratta di un decreto attuativo di fondamentale importanza, atteso da molto tempo, che va a fare chiarezza sia sulle modalità di tenuta del registro dei volontari che sulle specifiche forme con le quali le polizze assicurative devono essere stipulate, abrogando definitivamente il precedente riferimento rappresentato dal decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 14 febbraio 1992.
Assicurazione dei volontari: un obbligo che tutela l’ente
Il codice del Terzo settore (art. 18, c.1) ha previsto l’obbligo per gli Ets, di assicurare i volontari di cui si avvalgono:
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato;
per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa.
L’obbligo assicurativo, che in precedenza era limitato alle sole organizzazioni di volontariato (Odv), è oggi esteso a tutti gli Ets che si avvalgano dell’azione di volontari, i quali devono essere inseriti in un apposito registro (art. 17, c. 1).
Le polizze assicurative, possono essere “collettive” o “numeriche” e riguardano sia i volontari occasionali che quelli non occasionali.
Dall’art.17 c.2 del codice, si evince che una persona possa svolgere attività di volontariato per un Ets senza essere necessariamente associata allo stesso: ne deriva che ogni ente del Terzo settore che si avvalga di volontari, deve necessariamente tenere aggiornato il registro dei volontari (nel quale iscrivere tutti i soggetti che svolgono attività di volontariato per l’ente, che siano associati o meno allo stesso) e il libro degli associati (nel quale invece sono annotati i soci dell’ente, che possono essere o non essere anche volontari dello stesso).
Il codice del Terzo settore specifica che nel registro devono essere iscritti i volontari sia non occasionali che occasionali, senza dare però una definizione precisa dell’attività occasionale, a parte precisare che possono essere volontari occasionali quelli impiegati in eventi o manifestazioni in generale. Quello che invece il codice e il nuovo decreto specificano in modo chiaro e netto è che gli obblighi assicurativi menzionati in questo paragrafo valgono sia per i volontari “non occasionali” che per quelli “occasionali”.
Il Registro
Il registro, dove l’Ets annota i volontari, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Gli enti possono istituire un’apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.
Gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte.
Nel registro l’ente del Terzo settore indica, per ciascun volontario: il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza, la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.
Ove l’ente abbia istituito un’apposita sezione separata del registro dedicata ai volontari occasionali devono essere indicati i medesimi dati previsti per i volontari non occasionali e sono tenuti a conservarli e metterli a disposizione dell’impresa assicuratrice, secondo le modalità concordate con la stessa.
Gli enti sono tenuti a conservare la documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari di cui si avvalgono, sia in modo occasionale che non occasionale, per un periodo non inferiore a dieci anni, e presentarla in caso di controlli da parte dell’ufficio competente del registro unico nazionale del Terzo settore o degli altri soggetti autorizzati. In questo BetterTogether può essere di grande aiuto a tutti gli enti, in quanto garantisce la conservazione digitale per venti anni a norma AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).
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